Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria, sentenza n. 14 del 15 febbraio 2016<
In materia di progressioni verticali, una sezione regionale della Corte dei Conti in sede giurdisdizionale, ha contestato a una Giunta provinciale e al Responsabile delle Risorse Umane, di aver disposto progressioni verticali foriere di danno erariale.
In particolare, precisato che anche prima della “legge Brunetta” la progressione verticale era soggetta a concorso ed alla riserva del 50% dei posti all’accesso dall’esterno, come del resto indicato anche dalla circolare n. 15700/5B0 del 24/9/2007 del Ministero dell’Interno, è stato contestato ai convenuti :
1) la violazione dei principi generali in materia di progressione di carriera verticale, “poiché non è stato previsto l’accesso dall’esterno in misura non inferiore ai posti da coprire”;
2) la mancata previsione, nel bando per la progressione verticale, del possesso del “medesimo titolo di studio previsto per i candidati esterni”;
3) l’assoluta genericità dei profili da coprire mediante la progressione verticale e, quindi, l’ “assenza di quella particolare professionalità che, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000, avrebbe consentito alla Provincia di bandire concorsi riservati”.
In citazione, parte attrice ha anche argomentato per la sussistenza di una condotta “connotata da colpa gravissima, ove non da vero e proprio dolo”,ed ha quantificato il danno, tenendo conto dei maggiori importi corrisposti al personale risultato vincitore delle progressioni interne.
E’ stato precisato in materia di prescrizione, che , secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio erariale comincia decorrere dalla data della diminuzione patrimoniale e non già da quella, eventualmente anteriore, del verificarsi del fatto causativo del danno stesso (v., in proposito, Sez. Umbria n. 24/2015, con richiami ivi anche a Sez. Umbria n. 123/2014 e SS. RR. n. 14-QM/2011).
Nel caso di specie, considerato che il danno è costituito dai “maggiori compensi percepiti annualmente dai vincitori delle progressioni verticali”, devono ritenersi prescritti solo i ratei pagati prima del quinquennio anteriore alla ricordata data di notifica dell’invito a dedurre, confermando che in materia di indebita retribuzione il danno erariale si configura come permanente e continuo.
Incidentalmente è scritto pure che sulla medesima vicenda era in corso il processo penale.