Corte di Cassazione Penale, sez. 6, sentenza n. 6665/2016
E’ certamente suscettibile di integrare la violazione di legge rilevante ai fini dell’art. 323 cod. pen. l’inosservanza alle disposizioni fissate in materia di procedimento disciplinare dalla legge (appunto dall’art. 2106 cod. civ. e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato con D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150), allorchè il potere disciplinare sia esercitato non in funzione dell’interesse pubblico, ma da motivi pretestuosi e sorretti da un intento ritorsivo.
Per altro verso, si deve ribadire che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non è mutata la natura pubblicistica della funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti amministrativi e, con essa, la qualifica di pubblico ufficiale rilevante ai fini dell’art. 357 cod. pen. (Sez. 6, n. 19135 del 02/04/2009 – dep. 07/05/2009, Palascino, Rv. 243535).