Corte di Cassazione, sez. L., sentenza n. 8243 del 26 aprile 2016
Con condanna in appello del proprio datore di lavoro, un lavoratore aveva visto riconosciuto il proprio diritto al risarcimento pari al 5% di danno biologico come effetto di mobbing. Successivamente nella domanda azionata in giudizio contro l’INAIL il ricorrente aveva chiesto la tutela assicurativa ovvero la rendita per invalidità superiore al 15% o l’indennizzo per danno biologico superiore al 5%, affermando che la determinazione del danno effettuata in sede civilistica dal ctu con la quantificazione del 5% “non potesse essere condivisa in quanto effettuata sotto il diverso profilo civilistico e non in ambito INAIL”; e chiedendo pure una autonoma determinazione del danno La Corte ha statuito che in effetti il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 1, ha stabilito che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”. In caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66, comma 1, n. 2), del Testo Unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle apposite disposizioni. In particolare, secondo l’art.13, 2° comma lett a) del d.lgs. n. 38 le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrita’ psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. In definitiva, la liquidazione degli indennizzi operata dall’INAIL non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all’art. 38 Cost.
E’ possibile ottenere, oltre al risarcimento, per via civilistica, del danno biologico derivante da mobbing, anche l’indennizzo per il danno biologico come malattia professionale riconosciuta e valutata dall’INAIL applicando le proprie tabelle?
Sembrerebbe proprio di sì, secondo quello che riporta la sentenza sopra.
La Cassazione afferma: “la liquidazione degli indennizzi operata dall’INAIL non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo”.
Certo, ammetto che la materia non è semplice e che la pronuncia citata non è consolidata. In tema di danno differenziale, inoltre, segnalo Cass. Sez. L, n. 04025/2016,secondo la quale, il datore di lavoro risponde dei danni subiti dal lavoratore infortunato entro i limiti del cd. danno differenziale, che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall’assicurazione obbligatoria, con la conseguenza che per le fattispecie antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 13 del d.lgs n. 38 del 2000, il datore di lavoro risponde dell’intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtato quanto erogato a titolo di rendita INAIL.
In ogni caso, Le consiglio sempre di contattare di contattare un avvocato per una consulenza sulla fattispecie concreta.