Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. SCCLEG/7/2016/PREV
Già in passato con la delibera n.24/2014/Prev. la Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sulla necessità di applicare le procedure ex art. 19,comma 1bis, del d.lgs 165/2001, introdotto dall’art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche ai conferimenti di incarichi adottati in sede di rinnovo degli stessi, o se, invece, quella del rinnovo andasse considerata una casistica a sé, non assoggettata agli obblighi di pubblicità introdotti in via generale dal d.lvo n. 150/2009.
Partendo da tale presupposto, la Sezione ha ulteriormente argomentato che “in materia di assegnazione degli incarichi dirigenziali le procedure di valutazione comparativa imposte dalla novella del 2009 rispondono, oltre che ad un interesse dei singoli candidati, anche a quello di assicurare la trasparenza e la neutralità nell’assegnazioni delle funzioni, che tuttavia può risultare recessivo rispetto a peculiari esigenze di funzionamento che esigono la permanenza nell’incarico del dirigente già assegnato in precedenza”. Tali esigenze devono necessariamente essere rese ostensive nel provvedimento di conferma mediante adeguata motivazione ed incontrare limiti nella ragionevole durata dello stesso e soggiacere alle prescrizioni imposte, oltre che dalla normativa anticorruzione, anche dal CCNL sulla dirigenza mediante la fissazione di criteri di rotazione nella assegnazione degli incarichi.
La Sezione ha ritenuto, in buona sostanza, che la procedura derogatoria del rinnovo non preceduta da una procedura concorsuale possa trovare spazio esclusivamente nel rispetto dei presupposti chiaramente enunciati nelle delibere.
Vale aggiungere al riguardo che anche la recente legge n. 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, sembra non discostarsi dagli indirizzi enunciati nelle predette delibere, in quanto tra i principi e i criteri direttivi, con riferimento alla durata degli incarichi, indica il periodo di quattro anni e contempla la facoltà di rinnovo per ulteriori due senza procedura selettiva per una sola volta, purché sorretta da idonea motivazione.
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