Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 93 del 10 maggio 2016
Una cooperativa aveva percepito rette ed i rimborsi pagati dai enti pubblici, a fronte dell’ospitalità concernente tre minori per un servizio che non era autorizzata a fornire e, comunque.
Poiché la residenza assistenziale non era stata autorizzata ad ospitare minori, né tanto meno era autorizzabile, i contratti ed i relativi accordi stipulati con le diverse Amministrazioni sono da considerare nulli per illiceità della causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1325, 1343 e 1418 del C.C., trattandosi evidentemente di rapporti “sine titulo”, con il corollario che gli importi incassati dalla cooperativa si configurano tutti come indebiti.
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=2047492&sezione=PIEMONTE&materia=RESPONSABILITA%27&cods=2&numero=93&esito=SENTENZA&anno=2016&pubblicazione=20160510