Se una cooperativa non è autorizzata allo svolgimento di determinate tipologie di prestazioni, le rette erogate da enti pubblici costituiscono danno erariale

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 93 del 10 maggio 2016

Una cooperativa aveva percepito rette ed i rimborsi pagati dai enti pubblici, a fronte dell’ospitalità concernente tre minori per un servizio che non era autorizzata a fornire e, comunque.
Poiché la residenza assistenziale non era stata autorizzata ad ospitare minori, né tanto meno era autorizzabile, i contratti ed i relativi accordi stipulati con le diverse Amministrazioni sono da considerare nulli per illiceità della causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1325, 1343 e 1418 del C.C., trattandosi evidentemente di rapporti “sine titulo”, con il corollario che gli importi incassati dalla cooperativa si configurano tutti come indebiti.
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=2047492&sezione=PIEMONTE&materia=RESPONSABILITA%27&cods=2&numero=93&esito=SENTENZA&anno=2016&pubblicazione=20160510

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