Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 9904 del 13 maggio 2016
Anche la rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall’azienda mediante un’apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro, sia pure per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza dell’esecuzione della prestazione lavorativa, non concordata con le rappresentanze sindacali, né autorizzata dall’ispettorato del lavoro, si risolve in un controllo sull’orario di lavoro e in un accertamento sul quantum della prestazione, rientrante nella fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 (Cass. 17 luglio 2007, n. 15892).
Il badge in uso con tecnologia RFID consente la trasmissione, mediante sistema on line, di tutti i dati acquisiti tramite la lettura magnetica del badge del singolo lavoratore, riguardanti non solo l’orario di ingresso e di uscita, ma anche le sospensioni, i permessi, le pause, così realizzando in concreto, il controllo costante e a distanza circa l’osservanza da parte degli stessi dipendenti del loro obbligo di diligenza, sotto il profilo del rispetto dell’orario di lavoro, rientrante nella fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 4 I. 300/1970. Sicché, la Corte ha convenuto con il primo giudice che si tratta di strumento di controllo a distanza e non di mero rilevatore di presenza, tenuto anche conto che il sistema in oggetto consente di comparare immediatamente i dati di tutti i dipendenti, realizzando così un controllo continuo, permanente e globale. E ciò nella verificata inesistenza di alcun accordo con le rappresentanze sindacali, né autorizzazione dall’ispettorato del lavoro che, integrando una garanzia procedurale a contemperamento dell’esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro o, se si vuole, della stessa collettività, relativamente alla organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti ad essa partecipi (Cass. 1 ottobre 2012, n. 16622; Cass. 17 luglio 2007, n. 15892), non può che risultare in forma scritta e non in forma tacita.
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160516/snciv@sL0@a2016@n09904@tS.clean.pdf