Comportamenti che in sè non giustificano il licenziamento, se unitariamente considerati possono costituire la giusta causa di recesso

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 10659 del 23 maggio 2016

Il rifiuto ingiustificato di sottoscrivere per ricevuta la comunicazione aziendale ed il ritardo nell’invio del certificato di malattia, valutati unitariamente alle precedenti sanzioni disciplinari irrogate oggetto anch’esse della contestazione disciplinare, integrano la giusta causa di licenziamento. I due fatti che la Corte ha enucleato della mancata sottoscrizione della comunicazione per ricevuta e del ritardo nella consegna del certificato di malattia , oggetto delle censure dei ricorrente, possono, singolarmente considerati, non costituire fatti idonei a giustificare il licenziamento . La Corte , tuttavia , ha ritenuto integrata la fattispecie normativa della giusta causa con la valutazione complessiva ,oltre che delle due violazioni citate , anche dei precedenti comportamenti del dipendente determinanti l’irrogazione di sanzioni disciplinari . Né inoltre è ravvisabile la violazione dell’art 7 stat lav per avere la Corte d’appello considerato il ritardo nell’invio del certificato medico datato 17 settembre ma consegnato il 27 settembre sebbene la società avesse contestato al lavoratore il mancato invio . La Corte ha, infatti, interpretato la lettera di contestazione e quella di licenziamento, nel senso di contestare al lavoratore il grave ritardo nella consegna del certificato.
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160524/snciv@sL0@a2016@n10659@tS.clean.pdf

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