Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11713 del 8 giugno 2016
Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia, la quale ha ad oggetto il conferimento ad un soggetto esterno dell’incarico dirigenziale apicale. Si è infatti di fronte ad una procedura selettiva che non può essere considerata di carattere concorsuale, facendo difetto la previsione sia della nomina di una commissione esaminatrice con poteri decisori, sia della formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati all’esito di una valutazione comparativa, e connotandosi quindi l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico quale frutto di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all’amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice. Né rileva la circostanza che la selezione finale sia espressione di un procedimento complesso, caratterizzato dal previo interpello interno e – avendo avuto questo esito negativo per non essere stata riscontrata la presenza, tra gli aspiranti, compresa la dott.ssa Coletti, di un profilo professionale in grado di dirigere una struttura che presenta un quadro di competenze molto articolato – dalla pubblicazione di un avviso informativo per la ricerca di professionalità per l’affidamento del suddetto incarico a soggetto esterno all’amministrazione regionale. Si tratta, infatti, di momenti dell’unitario procedimento selettivo non concorsuale rivolto al conferimento dell’incarico dirigenziale apicale, e quindi di una materia non compresa entro la soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici
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