Gli immobili destinati a compiti istituzionali non sempre beneficiano dell’esenzione ICI.

Sentenza del 10/06/2016 n. 2239/24 – Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

La Provincia impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva il pagamento dell’ ICI per l’anno considerato, relativamente al Palazzo del Governo e alla Caserma dei Carabinieri, deducendo che i sopracitati immobili erano esenti dall’imposta in quanto “destinati esclusivamente a compiti istituzionali”. Dopo un parziale accoglimento del ricorso i giudici di prime cure annullavano le sanzioni per entrambi gli immobili in considerazione dell’incertezza normativa ed interpretativa. La CTR palermitana, riformando in toto la sentenza di primo grado, dichiara inapplicabile per entrambi gli immobili l’esenzione di cui all’art. 7, c. 1, lettera a del D. Lgs. n. 504/1992, poiché il primo immobile risulterebbe solo in minor parte destinato a fini istituzionali, mentre per il secondo vale quanto affermato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 5 luglio 1993 secondo cui l’esenzione non è attuabile per gli edifici di proprietà della Provincia dati in locazione o in uso gratuito allo Stato e da questi adibiti a Caserma dei Carabinieri.
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={CC79E749-155C-44AE-9567-9F63F8C1C80F}

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