Corte di Cassazione Penale, Sez. 5, sentenza n. 35554 dep. 29 agosto 2016
Un medico è stato condannato per avere reso falsa attestazione nella domanda all’Azienda sanitaria di Trento per un incarico a tempo determinato nel servizio di Guardia medica, attestando di non essere già titolare di studio di medico di base in Reggio Calabria con 1.500 pazienti, onde la sua posizione era da ritenere incompatibile.
L’imputato aveva presentato l’autocertificazione redatta ai sensi del D.Lgs. n.445 del 2000, barrando la casella negativa, in tal senso omettendo di dichiarare la sua qualità di medico dell’ASL di Reggio Calabria, tanto da ostacolare la verifica di compatibilità dell’incarico richiesto con quello già esistente.
In merito alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, il giudice ha escluso che il fatto si sia verificato per mera negligenza o leggerezza dell’imputato, atteso che lo stesso era a conoscenza dell’incarico del quale era titolare nell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria e ha barrato la casella negativa. Il giudice ha concluso per la sussistenza del dolo,che si individua nella coscienza e volontà del privato di rendere la falsa attestazione in riferimento alle qualità personali richiestdalla legge ,nella consapevolezza di violare l’obbligo giuridico di dichiarare il vero.