Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, Deliberazione n. 122/2016/PAR
La questione oggetto della richiesta di parere del, cioè la possibile erogazione di incentivi per la progettazione di opere di manutenzione, è stata recentemente affrontata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 10/SEZAUT/2016/QMIG del 23 marzo 2016, che, in sede di questione di massima, sollevata a seguito di contrasto interpretativo tra più Sezioni, ha enunciato il seguente principio di diritto: la corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso dell’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria.
Successivamente al deposito della citata pronuncia della Sezione delle Autonomie, è entrata in vigore, in data 19 aprile 2016, la disposizione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che recita: “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. …”
Dalla lettura della norma emerge chiaramente che, nel nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il 2% dell’importo posto a base di gara non è più destinato alla remunerazione della fase della progettazione, bensì a beneficio delle fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell’opera a regola d’arte, nei tempi e con i costi previsti dal progetto.
Cfr anche
Corte Dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 184/2016/PAR
Come emerge dal dato letterale della norma richiamata, non vi è dubbio che l’attività di direzione lavori e quella di collaudo rientrino tra quelle “incentivate” (si veda in questo senso il comma 1 dell’art. 113 cit.). In altri termini, sia l’attività di direzione lavori sia quella di collaudo rientrano tra gli incarichi tassativamente indicati dalla norma per le quali spetta in astratto il diritto del dipendente all’erogazione dell’incentivo per l’espletamento di attività tecniche
Cfr. anche la Relazione tecnica al decreto:
L’articolo 113 (Incentivi per funzioni tecniche), …Analogamente a quanto previsto dall’articolo 92 del codice del 2006, precisa che, a valere sugli stanziamenti per l’esecuzione, le amministrazioni pubbliche destinano a un fondo risorse fmanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli impolii posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività dì programmazione della spesa, di predìsposìzione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di confonnità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La nuova disposizione esclude dagli incentivi i progettisti. Chiarisce che 1’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, adottati con apposito regolamento, tra ìl responsabile unico del procedimento e Ì soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ amministrazione. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non confonni alle norme del presente decreto. La corresponsione dell ‘incentÌvo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’armo al singolo dipendente, anche da diverse anlministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale estemo all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del predetto fondo. Di assoluta novità è la previsione secondo cui il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del citato fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrìci di tirocini formativi e dì orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. La norma riconosce agli organismi di diritto pubblico la facoltà di adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui sopra. Si stabilisce, infine, che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economIco di ciascun intervento sono compresi i costi per l’assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggìudicatrici in relazione all’intervento