Anche la Corte dei Conti conferma l’abrogazione del divieto di reformatio in peius, e ipotizza la competenza di organi giurisdizionali (danno erariale?)

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n. 377/2016/PAR

Il Comune di X nella richiesta di parere premette che l’art. 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014) ha abrogato l’art. 202 del D.P.R. n. 3/1957 e l’art. 3, comma 57 della legge 537/1993. Disposizioni queste ultime che prevedevano il divieto, per quanto riguarda il trattamento economico retributivo, di “reformatio in peius”.
Evidenzia l’ente che, a seguito della richiamata abrogazione, dal 1° gennaio 2014, i dipendenti pubblici compresi i segretari comunali e provinciali, non hanno più il diritto di mantenere il trattamento economico più favorevole nel momento in cui si modifica la loro carriera.
La deliberazione 275/2001 del Consiglio nazionale d’amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, prevedeva, tra l’altro, che i segretari mantenessero il trattamento economico goduto nell’ultima sede di servizio. Successivamente, la circolare n. 3636 del 9 giugno 2014, del Ministero dell’Interno, affermava che: “La nuova disciplina nel disporre l’abrogazione degli articoli 202 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. .537, ha determinato, con tutta evidenza, il superamento del presupposto normativo sulla scorta del quale è stato ritenuto applicabile, anche all’interno del particolare ordinamento dei segretari comunali e provinciali, il principio del divieto del c.d. “reformatio in peius”. Deve ritenersi, pertanto, che all’esplicita abrogazione delle norme sopra citate sia conseguita la caducazione, ex lege, della deliberazione n. 275/2001.”
La Corte dei Conti, dichiarando inammissibile la richiesta di parere, ha esposto che la questione potrebbe comportare interferenze con altri organi giurisdizionali, situazione questa che rappresenta una tipica ipotesi di inammissibilità oggettiva. Rileva inoltre che il Comune di X sottopone un quesito che potrebbe comportare la valutazione su atti gestionali specifici da adottare e che la questione appare già ben delineata nella nota del Ministero dell’interno che il Comune mostra di ben conoscere.
In sintesi, quindi, secondo la Corte dei Conti non vi è dubbio circa la norma da applicare, e comincia ad accennare che la questione potrebbe comporare interferenze con altri organi giurisdizionali (danno erariale?).
il parere

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