Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 128 del 23 dicembre 2016
Il convenuto dottor X viene chiamato a rispondere del danno quantificato dalla Procura contabile in complessivi euro 389.410,87, causato all’A.S.L. Y – per avere svolto attività libero professionale privata, in violazione dell’obbligo di esclusività derivante dal rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e con utilizzo illecito di apparecchiature e prodotti dell’ente pubblico. Più specificamente, il danno in questione deriverebbe dalla indebita percezione di euro 240.100,87 per indennità connesse al rapporto di lavoro esclusivo, secondo la Procura allo stesso sostanzialmente corrisposte “sine causa” dall’Ente ospedaliero nel periodo gennaio 2004 – giugno 2009, di euro 40.350,00 quali compensi percepiti negli stessi anni per l’attività libero professionale, non autorizzata ed incompatibile con il rapporto di lavoro in regime di esclusività con il S.S.N. svolta a danno dell’Ente, nonché di euro 108.960,00 quali compensi derivanti dalla stessa attività non autorizzata svolta negli anni 2004-2007.
Lo svolgimento non autorizzato di una attività libero professionale extramoenia comporta, inoltre, indipendentemente dal luogo in cui la stessa sia svolta, dalle modalità di svolgimento e dall’impegno profuso, la violazione dell’obbligo di esclusività della prestazione contrattualmente assunto e rende priva di causa l’erogazione della relativa indennità e delle altre alla stessa collegate, per mancanza della controprestazione (l’esclusività del rapporto) da parte del soggetto obbligato.
In casi come quello in esame la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel determinare una componente del danno erariale, in linea di principio, nella differenza tra quanto percepito in rapporto di esclusività e quanto, viceversa, il medico avrebbe potuto percepire in regime di non esclusività (cfr. in questo senso, Sez. Toscana, sentenza n. 489 del 29/07/2009; Sez. Campania, sentenza n. 1400 del 24/09/2012; Sezione Terza centrale d’appello, sentenza n. 432 del 14/06/2012; Sezione Appello Sicilia, sentenza nr. 22 del 4 gennaio 2012; Sezione Emilia Romagna, sentenza n. 209 del 06/09/2012). Detto danno viene quantificato, pertanto, in € 240.100,00, come da comunicazione circa il “trattamento economico aggiuntivo che trova titolo nel regime di esclusività” da parte dell’A.S.L. Y, agli atti.
la sentenza