In materia di libera professione, è irrilevante la confisca penale rispetto al danno erariale.
Per violazioni della libera professione, il danno erariale è dato dalla somma dell’esclusività, delle riorse aggiuntive regionali, della retribuzione di risultato e dell’indennità di posizione.
Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 3 del 17 gennaio 2017
Dalle indagini effettuate dai Carabinieri e dal conseguente procedimento penale che ne è conseguito, è emerso che un medico aveva svolto arbitrariamente l’attività di libera professione
L’Azienda Ospedaliera “trasmetteva … un prospetto dal quale risultava che la Dott.ssa P. M., nel periodo 01.01.2013-31.10.2014, aveva incassato le seguenti somme (al netto di ritenute fiscali, previdenziali ed oneri riflessi):
a) Indennità di esclusività per euro 14.613,44;
b) Risorse aggiuntive regionali per euro 1.158,07;
c) Retribuzione di risultato per euro 1.269,70;
d) Indennità di posizione per euro 8.750,64;
il tutto per un totale (netto) di euro 25.791,84”.
Il conseguente procedimento penale si è concluso con la sentenza di patteggiamento … del Tribunale di Mantova n. 90/2016 del 23.02.2016 che ha applicato alla Dott.ssa P. M. la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa con contestuale confisca obbligatoria della somma di euro 27,943,24”. La Procura erariale ha precisato, sulla base di diffusi richiami giurisprudenziali, sia il valore probatorio che la sentenza di patteggiamento ha in sede erariale, sia l’irrilevanza della confisca in sede penale rispetto al danno erariale ed al suo ammontare.
Infatti va rilevato come la giurisprudenza della Corte dei Contiabbia, anche recentemente, chiarito che la confisca penale “… è misura di sicurezza patrimoniale repressiva che non è assimilabile agli effetti recuperatori della condanna per responsabilità amministrativa. In quest’ultimo caso l’ordinamento non mira a tutelare gli interessi generali della società presi a riferimento nel procedimento penale, ma a consentire la riparazione di un pregiudizio economico, presentando l’azione prevalente natura risarcitoria, non punitiva (in tal senso si è espressa da ultimo la Corte EDU, nella sentenza del 13.05.2014, Rigolio c. Italia. Si veda questa Corte, SS.RR. n. 28/2015/QM del 18.06.2015)” (Sez. II centrale n. 318 del 1° aprile 2016).
Tanto precisato, deve dunque considerarsi attuale l’intera pretesa erariale della Procura che, nel caso di specie ricomprende, al netto di ritenute fiscali, previdenziali ed oneri riflessi, non solo l’indennità di esclusività, ma anche le risorse aggiuntive regionali, la retribuzione di risultato e l’indennità di posizione.
In proposito, questo Collegio condivide l’impostazione seguita da diffusa giurisprudenza di questa Corte secondo cui tutte le componenti retributive sopra menzionate nel caso di specie “… contribuivano a costituire il trattamento stipendiale per un rapporto di lavoro dai connotati diversi da quelli reali …” integrando così prestazioni oggettivamente indebite e quindi foriere di danno erariale (cfr. sempre da ultimo Sez. Lombardia n. 12 del 9 febbraio 2016).
Di conseguenza, il danno erariale derivante dalla violazione del regime intramoenia liberamente scelto dalla convenuta, alla stregua delle predette argomentazioni, può essere in questa sede quantificato, in sintonia con la richiesta avanzata dal Requirente, in complessivi euro 25.791,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.
la sentenza