Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 2479 del 31 gennaio 2017
La figura del funzionario onorario, che ha carattere residuale rispetto a quella del pubblico dipendente senza che pertanto possa ipotizzarsi un “tertium genus” neppure sotto il profilo della parasubordinazione, si configura ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche ma manchino gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico – amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico – discrezionale), l’inserimento strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo della P.A. (rispetto all’inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall’atto di conferimento dell’incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell’incarico onorario) (Sez. U, n. 3129 del 10/04/1997). Nell’ipotesi di rapporto di funzionario onorario – che è del tutto distinto e diverso dal rapporto di pubblico impiego – la giurisdizione va determinata in relazione alle sostanziali posizioni soggettive, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, fatte valere in giudizio. Pertanto la domanda del funzionario onorario di determinazione dell’equo ammontare del compenso spettantegli, che lo stesso assume di aver percepito in misura inadeguata, benché corrispondente a quella determinata dalla pubblica amministrazione, ha ad oggetto una posizione di interesse legittimo la cui tutela, in sede giurisdizionale, è devoluta al giudice amministrativo, giacché la determinazione del trattamento economico del funzionario onorario (di natura indennitaria, e non retributiva, in quanto non legato in modo sinallagmatico allo svolgimento dell’incarico) trova la sua origine in atti discrezionali della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 2033 del 1985; giurisprudenza consolidata