Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 2483 del 31 gennaio 2017
La C.I.O.V. Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi e la Regione Piemonte convennero separatamente in giudizio l’Oftalma Hospital S.r.l., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3771/05. emesso il 21 aprile 2005, con cui il Tribunale di Torino, su ricorso della convenuta, aveva intimato loro il pagamento della somma di Euro 1.727.886.36, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie rese nell’anno 2004 Le impugnazioni distintamente proposte dalla Regione Piemonte avverso le predette sentenze sono state riunite dalla Corte d’Appello di Torino, che con sentenza del 7 giugno 2010 ha dichiarato la nullità della convenzione, condannando l’Offalma Hospital alla restituzione delle somme riscosse in esecuzione del decreto ingiuntivo. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che la convenzione fosse stata stipulata in violazione della direttiva CEE n. 92/50 del 18 giugno 1992 in materia di appalti pubblici di servizi, attuata nell’ordinamento interno con d.lgs. n. 157 del 1995. non essendo stata preceduta dall’indizione di una gara per l’affidamento del servizio, resa necessaria dalla configurabilità della CIOV come organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 157 cit., e dalla conseguente inclusione della stessa tra le amministrazioni aggiudicatrici previste dall’art. 1 della predetta direttiva Nonostante la chiarezza di tali indicazioni, l’incertezza del quadro normativo determinata dall’assenza di precise disposizioni in ordine alle modalità di realizzazione del predetto ampliamento nei contratti esclusi dall’ambito applicativo della direttiva e dalla sovrapposizione di una pluralità di direttive, non sempre coincidenti nella loro formulazione, induce a ritenere opportuna la rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE. alla quale vanno sottoposti i seguenti quesiti. ai sensi dell’art. 267 del Trattato UE: ) se l’art. 9 della direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, il quale prevede che gli appalti aventi ad oggetto servizi elencati nell’allegato IB vengono aggiudicati conformemente agli artt. 14 e 16. debba essere interpretato nel senso che i predetti contratti restano comunque assoggettati ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, parità di trattamento e divieto di discriminazione in base alla nazionalità, trasparenza e non discriminazione, di cui ali artt. 43, 49 ed 86 del Trattato UE; 2) in caso di risposta positiva al primo quesito, se l’art. 27 della direttiva n. 92/50/CEE. il quale prevede che in caso di aggiudicazione mediante procedura negoziata il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre. semprechè vi sia un numero sufficiente di candidati idonei, debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione anche ai contratti di appalto aventi ad oggetto servizi elencati nell’allegato IB della direttiva; 3) se l’art. 27 della direttiva n. 92/50/CEE, il quale prevede che in caso di aggiudicazione mediante procedura negoziata il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, semprechè vi sia un numero sufficiente di candidati idonei, osti all’applicazione di una normativa interna che, per gli appalti pubblici stipulati in epoca anteriore all’emanazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 ed aventi ad oggetto servizi elencati nell’allegato IB della direttiva n. 92/50/CEE, non assicuri l’apertura alla concorrenza, in caso di adozione della procedura negoziata.