Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 881 del 24 febbraio 2017
Il provvedimento è legittimo se adottato sì avverso un soggetto che non aveva assunto la qualità di imputato
ai sensi dell’art. 60 c.p.p., ma alla luce della gravità dei fatti contestati e dei gravi indizi di colpevolezza posti a suo tempo a base della misura restrittiva del giudice penale, poi revocata solo per l’assenza del rischio della ripetizione del reato.
Ne segue che: I) quando nei riguardi di un militare sia stata adottata e poi revocata una misura restrittiva della libertà personale; II) rimangano tuttora presenti i gravi indizi di colpevolezza; III) l’Amministrazione ha comunque (e cioè ancor prima della formale assunzione della veste di imputato) facoltà di disporne la sospensione precauzionale dall’impiego.
Una diversa ricostruzione normativa, infatti, priverebbe l’Amministrazione di adeguati strumenti di tutela in presenza di situazioni di particolare gravità (quale è appunto quella che viene ora in esame), suscettibili di incidere negativamente sulla sua immagine e sul suo buon andamento.