Tar Basilicata 16 febbraio 2017, n. 160
Ha chiarito il Tar che gli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico )
– applicabili ai sensi dell’art. 21, comma 1, di detto decreto a decorrere dal 1° luglio 2016 – hanno previsto l’obbligo del formato di firma digitale PAdES, il quale si caratterizza per l’applicazione PDF, che consente la lettura immediata dei documenti digitali. Non hanno invece previsto il formato di firma digitale CAdES, la cui applicazione consente la lettura del documento digitale, soltanto accedendo tramite il programma CAdES.
L’utilizzo di tale ultimo formato comporta, ad avviso del Tribunale, non la nullità ma l’inesistenza della notifica, che è quindi non sanabile, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., con la costituzione in giudizio della controparte, in quanto deve ritenersi che una relata di notifica con formato di firma digitale diverso da PAdES equivale ad una notifica priva di sottoscrizione