La clausola di salvaguardia non costituisce un’inammissibile compressione del diritto alla tutela giudiziaria, in quanto richiama i principi dell’acquiescenza e della rinunzia all’impugnativa.

Consiglio di Stato, sentenza n. 836 del 22 febbraio 2017
Gli operatori privati non possono ritenersi estranei a (…) vincoli e stati di necessità,

che derivano da flussi di spesa che hanno determinato in passato uno stato di disavanzo eccessivo nella regione e che riguardano l’essenziale interesse pubblico alla corretta e appropriata fornitura del primario servizio della salute alla popolazione della medesima Regione per la quale gli stessi operatori sono dichiaratamente impegnati; le autorità competenti operano in diretta attuazione delle esigenze cogenti del Piano di rientro e del Programma operativo per tutti gli aspetti quantitativi e pertanto i medesimi non sono sostanzialmente negoziabili dalle parti come ha riconosciuto l’amplissima e univoca giurisprudenza di questa Sezione sui tetti di spesa; (…). Tale clausola di conseguenza equivale ad un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo, sottoposto al Piano di rientro; d’altro canto, in caso di mancata sottoscrizione, l’autorità politico-amministrativa non avrebbe alcun interesse a contrarre a meno di non rendere incerti i tetti di spesa preventivati, né potrebbe essere obbligata in altro modo alla stipula…; pertanto si può escludere ad un primo esame la violazione del diritto costituzionale ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi limitatamente agli aspetti quantitativi relativi alle concrete fattispecie in essere, dal momento che: a) la clausola è limitata a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite questioni; b) chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto di salute; c) in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato; in tali circostanze dominate dalla esistenza di un grave disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la clausola di salvaguardia, in quanto sia limitata ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, possa equivalere ad una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti”.
Tali principi sono stati riaffermati dalla Sezione anche con le recentissime ordinanze n. 335, 336 e 337/2017 rese in sede di impugnazione di analoga clausola e con le sentenze nn. 428/2017 e 430/2017.
Ritiene dunque il Collegio che la clausola in questione non costituisca un’inammissibile compressione del diritto alla tutela giudiziaria, in quanto richiama i principi dell’acquiescenza e della rinunzia all’impugnativa.
Infatti:
– la clausola recata dall’art. 14, comma 1 bis, nella parte in cui dispone che la sottoscrizione del contratto comporta la rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese, è riconducibile all’istituto della rinunzia al ricorso;
– la stessa clausola, nel riferirsi anche ai contenziosi instaurabili, riguarda comunque i soli provvedimenti già adottati e conoscibili (e quindi ben determinati), non estendendosi anche quelli “futuri” come invece sostenuto nel ricorso in appello;
– tali atti, tenuto conto del rinvio al comma 1, contenuto nel comma 1 bis dello stesso articolo 14, devono intendersi come applicativi delle disposizioni relative ai tetti di spesa e alle tariffe, atti ben conosciuti dalle strutture private erogatrici del servizio, alle quali esse hanno prestato acquiescenza con la stipulazione del contratto.

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