Corte di Cassazione, sez. 3, sentenza n. 5042 del 28 febbraio 2017
L’Azienda Unità Sanitaria Locale propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Credifarma s.p.a. con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 180.105,06, oltre interessi per il ritardo nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. Igs. n. 231 del 2002,
per mancato pagamento di forniture di medicinali anticipate dalla farmacie rappresentate da Credifarma
La Suprema Corte, annullando il decreto, ha precisato che il d. Igs. n. 231 del 2002 si applica alle “transazioni commerciali”, e cioè, secondo la definizione contenuta nell’art. 2, “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Il rapporto che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale (Ssn) e la farmacia in occasione dell’erogazione dell’assistenza farmaceutica non ha natura di transazione commerciale perché trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l’accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (art. 8, comma 2, d. Igs. n. 502 del 1992). Si tratta di rapporto sottratto alla autonomia privata nell’intendimento del legislatore in forza della natura del fenomeno, che è erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto dell’Azienda Unità sanitaria locale. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’assistenza farmaceutica in favore della popolazione mediante la rete delle farmacie distribuite sul territorio (le quali sono titolari di una concessione di pubblico servizio).
Mentre rientra nella comune area contrattuale l’ordinaria vendita al pubblico di medicinali prevista dall’art. 122 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, è sottratta all’area della negoziazione privata l’erogazione della assistenza farmaceutica per conto delle Asl. In questo quadro della disciplina ex lege del rapporto trova posto il divieto di riconoscere interessi superiori a quelli legali, che è previsione contemplata al livello dei principi legislativi, ancor prima che di regolamento. Emerge qui la differenza con le fattispecie di Cass. 14 luglio 2016, n. 14349 e di Cass. 11 ottobre 2016, n. 20391, nelle quali è stata ritenuta in astratto applicabile, salvo le circostanze del caso, al rapporto fra la struttura sanitaria accreditata nell’ambito del servizio sanitario nazionale ed il soggetto pubblico la disciplina di cui al d. Igs. n. 231 del 2002. La fonte del rapporto è in tal caso l’accordo contrattuale, e dunque configurabile è la transazione commerciale. Si deve pertanto concludere nel senso dell’inapplicabilità del saggio di interessi previsto dal d. Igs. n. 231 del 2002 stante l’estraneità dell’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle Asl al paradigma della transazione commerciale e la riconducibilità del rapporto alla fonte legale ed amministrativa, ossia all’art. 8, comma 2, d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 502 ed al relativo regolamento.