Consiglio di Stato, sentenza n. 1176 del 15 marzo 2017
La procedura finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione riconducibile allo schema delineato dall’art. 7 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001,
non si discosta dalle ordinarie procedure amministrative di selezione del personale, a nulla rilevando che non sia finalizzata alla costituzione di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato, con la conseguente applicabilità dell’art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e la giurisdizione del giudice amministrativo
L’orientamento di cui alla sentenza di questa Sezione 26 novembre 2015, n. 5372 non è condivisibile nè univoco, poiché nel senso opposto e prevalente, dell’affermazione della giurisdizione amministrativa, si sono espresse la Sez. V, con la sentenza 7 giugno 2016, n. 2439 e la Sez. VI, con la sentenza 8 luglio 2015, n. 3405 Ogni residuo dubbio, in ordine all’affermazione della giurisdizione amministrativa, è stato poi fugato dall’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13531 del 1° luglio 2016, che ha statuito che:
“Il concetto di “assunzione” di dipendenti della p.a., ex art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell’assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità sicché appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.lg. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della p.a