Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 70 del 23/03/2017
Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa, dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, desunta dalla motivazione della sentenza n. 138/2010, si evince che entrambi gli agenti di polizia hanno violato i fondamentali doveri di servizio,
connessi al corretto e legittimo svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria, in corso di espletamento sulle reali ed effettive cause del decesso del giovane Federico Aldrovandi, ostacolando l’immediata acquisizione agli atti investigativi e processuali, delle esatte e complete fonti di prova, relative alle conversazioni telefoniche avvenute subito dopo l’accadimento del tragico evento.
Anche per tali condotte di servizio, viziate da illiceità penale, il Ministero dell’Interno ha risarcito agli eredi del giovane Federico Aldrovandi l’importo di euro 77.250,00 il quale costituisce l’ipotesi di danno erariale, imputabile a titolo di rivalsa nei confronti degli agenti di Polizia Marcello Bulgarelli e Marco Pirani, per i comportamenti di servizio, commessi in violazione dei fondamentali doveri di servizio, correlati alle investigazioni penali espletate sul decesso del giovane Federico Aldrovandi.
Il danno subito dall’Amministrazione, costituito dalla somma pagata a titolo di risarcimento agli eredi del deceduto, costituisce conseguenza diretta e immediata del comportamento dei convenuti ed è imputabile ai convenuti a titolo di responsabilità amministrativa, in considerazione del nesso di causalità riconosciuto nella condotta degli agenti. Dalla lettura degli atti del processo penale, si evince che il comportamento dei convenuti risulta essere stato incontestabilmente ed inequivocabilmente gravemente contrario ai propri doveri d’ufficio.
In ordine alla richiesta formulata dalla difesa, dell’esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile, osserva il Collegio che la valutazione di ogni circostanza di fatto e dell’efficienza causale delle singole condotte, può indurre ad una riduzione dell’addebito.
La giurisprudenza, nel corso del tempo, ha individuato una molteplicità di circostanze che inducono ad una valutazione meno rigorosa dell’entità dell’importo ascrivibile, distinguendo tra circostanze obiettive (riferibili cioè alla situazione fattuale nella quale si è verificato l’evento dannoso) e circostanze subiettive (riferibili cioè alla situazione soggettiva degli autori del danno e circostanze relative a terzi, cioè rinvenibili nel concorso di colpa di soggetti terzi).
Costituiscono circostanze obiettive del fatto, attribuibili all’amministrazione, quelle che possano determinare un maggior rischio da parte dei suoi agenti, quali ad esempio l’inadeguata organizzazione del servizio che può favorire il determinismo della volontà colpevole (cfr. Sez 1°, sentenza nn. 478/85 e 35/90) o una maggiore facilità di provocare un danno.
Il giudice, quindi, ai predetti fini non può non farsi carico degli aspetti organizzativi generali e/o specifici non ricollegabili a comportamenti illeciti concorrenti di altri soggetti e che tuttavia pongano il soggetto agente in una situazione di maggiore probabilità di determinare il fatto dannoso. Allo stesso modo possono essere valutabili ai predetti fini anche circostanze subiettive (ad esempio gli ottimi precedenti di carriera, la forte tensione emotiva del soggetto agente, un contesto operativo di contenuto stressogeno etc.).
La giurisprudenza sul punto, ha individuato una pluralità di cause giustificatrici e, in particolare, la rilevanza delle condizioni psicologiche del soggetto, quali lo stress, la diminuzione della capacità relativa, la forte tensione motiva del soggetto agente che consentirebbe una valutazione della responsabilità in relazione alle circostanze nelle quali il medesimo ha agito, al fine di correlare appropriatamente il comportamento concretamente posto in essere con la produzione dell’evento dannoso e ponendo a carico dell’amministrazione il maggior rischio derivante invece da quelle condizioni e/o situazioni anche soggettive, ma oggettivamente rilevanti che possono aver influito, pur se indirettamente, nella produzione dell’evento.
Il Collegio pertanto, ai fini della commisurazione della lesione erariale verificatasi, ritiene di poter valutare il concorso delle sopra richiamate condizioni, nella loro accezione soggettiva o oggettiva, essedo le stesse dotate di una significativa efficacia causale, di cui è possibile tener conto nell’esercizio del potere riduttivo.