Corte di Cassazione Penale, sentenza n 16173 dep 31 marzo 2017
Precisato che il reato di favoreggiamento personale é reato di pericolo e che la condotta deve consistere in un’attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini,
che provochi cioè una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero potute svolgere (Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Rv. 262799; Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228257), é irrilevante la circostanza che, come nel caso di specie, le indagini non fossero ancora iniziate. Trattandosi di reato a forma libera, che può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 1/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108) e che non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani e altri, Rv. 264125), nella fattispecie è certo che le indagini subirono un notevole ritardo, in quanto solo un anno dopo la Leto, e non l’indagato né i vertici della struttura, si determinò a sporgere una dettagliata denuncia nella quale enumerava i casi in cui si era dovuta opporre ai comportamenti anomali del Cazzaniga, dal quale era stata minacciata.