Corte dei Conti, sezione giurisdizione per la Regione Lombardia, sentenza n. 48 del 5 aprile 2017
La legge ammette che gli enti locali possano fornire garanzie, in particolare, fideiussorie, ad organismi partecipati
(cfr. ad es., art. 207 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ma ciò è consentito solo in relazione a precise finalità e condizioni, e, soprattutto, è espressamente vietato con riferimento a organismi partecipati in particolare stato di criticità finanziaria (cfr. il già vigente art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e sue successive modificazioni, su cui, amplius, infra).
Al riguardo, considerato che la concessione di garanzie da parte di enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli enti stessi, primario è il riferimento all’art. 119, comma 6, della Costituzione, per il quale il ricorso all’indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento (cfr., amplius, sul punto, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 9 novembre 2015, n. 30).
In ogni caso, la condotta del convenuto, in relazione ai rinnovi di che trattasi, non può ritenersi aderente al dettato normativo di cui al già vigente art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
In proposito, la giurisprudenza è univoca nell’affermare che trasferimenti e garanzie apprestati in favore di organismi partecipati da pubbliche amministrazioni devono ritenersi consentiti solo ove vi sia un corrispondente ritorno in termini di corrispettività, quale, ad esempio, la realizzazione di un programma di investimenti o, comunque, la realizzazione di prospettive di economicità ed efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 9 ottobre 2015, n. 71/2015/PAR e precedenti ivi menzionati).