Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, Deliberazione n 39/2017/PAR
L’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, ai commi 1 e 2, impone alle Regioni ed agli Enti locali, che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa, di recuperare
integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale) le somme indebitamente erogate, con graduale riassorbimento delle stesse, mediante quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli (periodo temporale che può essere esteso di ulteriori cinque anni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 15-quater del decreto-legge n. 244 del 2014).
A tal fine gli Enti dovranno adottare misure di razionalizzazione organizzativa tese a ristabilire, a regime, la congruità della propria spesa per il personale, garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri di deficitarietà strutturale (cfr. articolo 263, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 2000). Il secondo comma introduce, poi, una disciplina di maggior favore per le Regioni e gli Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, permettendo di compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa nonché di quelli discendenti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione delle spese previsti dall’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.
E’ da escludere che l’Ente possa procedere ad ulteriori forme di recupero quali quelle prospettate anche perché ciò si porrebbe in contrasto con quanto osservato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014 (emanata a seguito di un approfondimento formalizzato in seno alla Conferenza Unificata) che esclude, nell’applicazione dei primi tre commi dell’articolo 4, la possibilità di procedere alla ripetizione dell’indebito direttamente sui dipendenti. E conferma che, in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva decentrata occorre procedere all’integrale recupero delle somme indebitamente erogate a valere sulle risorse a questa destinate, mediante graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli.
Infine, occorre ricordare che l’articolo 1, comma 226 della legge n. 208 del 2015, prevede espressamente la possibilità di compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo comma 1, dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16/2014, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221 (risparmi sugli uffici dirigenziali), certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228 (risparmi conseguenti alla rinunzia alle capacità assunzionali).