Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 9879 del 19 aprile 2017
La disciplina della dirigenza medica s’ispira, infatti, a principi diversi
da quelli sanciti dal codice civile. Questa è collocata in un ruolo unico distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in diverse responsabilità professionali e gestionali (art. 15, co.1). Tale peculiarità, che la distingue da altre figure dirigenziali, trova conferma, con riferimento all’inquadramento, nella norma (art.15 ter, comma 5) che sancisce l’espressa inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2103 cod. civ. Da ciò consegue che la sostituzione di dirigenti di grado più elevato deve essere ritenuto un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria, anche quando si tratti di una sostituzione vicaria per temporanea mancanza del titolare della posizione surrogata. L’adibizione a compiti superiori in funzione vicariante, infatti, non comporta, da parte del sostituto, la dismissione dei compiti della propria qualifica, ma solo il loro graduale ampliamento fino all’eventuale completa assunzione di quelli di struttura complessa. Conseguentemente deve affermarsi la correttezza della sentenza d’Appello nell’escludere la legittimità della pretesa attorea, sul presupposto, accertato dallo stesso giudice del merito, che le funzioni di struttura complessa non fossero prevalenti, ossia non fossero svolte con carattere di continuità, frequenza e sistematicità.