Consiglio di Stato, sentenza n. 2159 del 10 maggio 2017
In caso di mobbing, l’ascrizione della responsabilità al modello contrattuale comporta l’inversione dell’onere della prova
dell’assenza della colpa; la quale graverebbe comunque sull’ente pubblico.
Inoltre quanto all’entità del danno patrimoniale subito, il ricorrente ha adeguatamente provato, mediante l’allegazione delle relative dichiarazioni dei redditi di lavoro autonomo comparabili con quelle degli anni precedenti, il pregiudizio patrimoniale sofferto negli anni accademici in cui sono stati adottati i provvedimenti annullati di esclusione dagli insegnamenti nei corsi tutoriali degli anni 1996/1997 e dalla commissione d’esame (1997/1998) ed incidenti negativamente sul suo prestigio e status professionale.
La differenza reddituale, può essere ridotta del 50% poiché il danno si ricollega eziologicamente all’obbligazione di protezione, accessoria rispetto all’obbligazione principale: ossia non si deve dare attuazione per equivalente al danno da prestazione, bensì va data tutela ex art. 1223 c.c. all’interesse patrimoniale sotteso all’obbligo accessorio di protezione, quantificato, ex art. 1226 c.c., nella metà di quanto richiesto nella domanda.