Consiglio di Stato, comm. spec., parere 29 maggio 2017, n. 1257
Ha chiarito la Sezione che il parere è stato richiesto dall’Anac nella “logica di fattiva collaborazione istituzionale”.
Infatti, le Linee guida in esame (che sostituiscono quelle adottate da Anac con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015) costituiscono atto non regolamentare mediante il quale Anac chiarisce la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dalla normativa (l. n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013, come novellati dal d.lgs. n. 97 del 2016) a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti, al pari delle pubbliche amministrazioni (anche se in misura non sempre coincidente) agli obblighi finalizzati a prevenire la corruzione e ad assicurare la trasparenza nell’azione amministrativa, rispetto ai quali Anac ha una potestà di vigilanza. Pertanto, le Linee guida in esame appaiono riconducibili al novero delle linee guida non vincolanti, mediante le quali Anac fornisce ai soggetti interessati indicazioni sul corretto modo di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e sull’adempimento dei quali ha poteri di vigilanza, indicazioni che costituiranno parametro di valutazione per l’esercizio di tali poteri e l’adozione dei provvedimenti conseguenti. I destinatari possono discostarsi dalle Linee guida mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa. Al di fuori di questa ipotesi, la violazione delle Linee guida può essere considerata, in sede giurisdizionale, come elemento sintomatico dell’eccesso di potere, sulla falsariga dell’elaborazione che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari.
La Sezione ha richiamato, con riferimento alle finalità della disciplina, le esigenze che l’adempimento degli obblighi di trasparenza venga considerato non solo come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi, ma anche come strumento ordinario e primario di riavvicinamento dei cittadini alla pubblica amministrazione e di partecipazione all’azione dei pubblici poteri; che, in questa prospettiva, si eviti la trappola costituita da adempimenti onerosi e non necessari, che rischiano, paradossalmente, di creare una sorta di ‘burocrazia della trasparenza’; che la funzionalità allo scopo delle Linee guida e delle misure organizzative adottate dai destinatari venga valutata nel medio-lungo periodo, attraverso un’adeguata attività di monitoraggio e di rilevazione statistica.
Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole, con osservazioni.