INPS, circolare n. 107 del 5 luglio 2017
Le Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale,
fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’art. 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli