Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19087 del 1 agosto 2017
Sul piano strettamente letterale, la legge tace sulla ricomprensione o meno dell’iva ai fini della individuazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale della trattenuta dell’1,4%, visto che nella norma cit. è esplicito il riferimento solo al calcolo al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Pur tuttavia, la questione che qui si pone trova agevole risposta nella complessiva interpretazione della norma e nella ricostruzione dell’operazione ivi prevista, che rende chiara la ratio legis: ed infatti, l’art.13, comma 1, lett.a), volta che le farmacie avevano goduto nell’anno precedente degli extrasconti da parte delle aziende farmaceutiche, ha disposto che nel periodo indicato, il Servizio sanitario nazionale provvedesse a corrispondere quanto dovuto alle farmacie per l’erogazione dei farmaci, trattenendo la quota dell’1,4% calcolata sull’importo dovuto, nell’ottica di consentire al Servizio sanitario sostanzialmente di recuperare quanto le farmacie avevano risparmiato nell’anno precedente.
E nella trattenuta, resta fuori l’incidenza dell’IVA, non a ragione del carattere neutro della stessa, come ritenuto dalla Corte del merito, ma per via dello specifico meccanismo di legge, che prescinde dal riferimento al prezzo dei medicinali, e prevede il pagamento del dovuto da parte del Servizio sanitario alle farmacie per la frnitura dei medicinali, con la trattenuta della percentuale indicata.
L’interpretazione offerta, infine, è coerente anche con le omologhe norme succedutesi nel tempo (v. l’art. 1, comma 40, legge 23/12/1996 n. 662 e art. 11 del d.l. 31/05/2010 n. 78), e con la natura di prestazione patrimoniale imposta delle trattenuta, che rende operante la riserva di legge di cui all’art., 23 Cost., si che il legislatore ha potuto stabilire la percentuale di sconto obbligatroio, quale punto di bilanciamento delle diverse esigenze, non residuando all’Amministrazione alcuna facoltà di ampliare il prelievo.