Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sent. 305/2009
La iniziale percezione della potenziale lesione dei propri interessi legittimi e del diritto al distacco fra gli edifici non costituisce quella piena conoscenza capace di far decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (cfr., C.d.S., sez. IV, 11.4.2007, n. 1654 e sez. V, 5.2.2007, n. 452).
In mancanza di notizie, la piena conoscenza delle violazioni perpetrate dal controinteressato si può costituire anche solamente con la ricezione del rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, pur se dopo diversi mesi dal perfezionamento dell’atto.
termine impugnazione autotutela TRGA305_2009