Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 104 del 14 settembre 2017
La specifica e concreta notizia di danno derivava dalla trasmissione, con nota pervenuta il 12/10/2011, di un esposto da parte della Regione Y– Giunta Regionale – Segreteria Regionale per la Sanità.
L’esposto lamentava danno erariale nelle assunzioni disposte per “evitare interruzione di pubblico servizio”.
Preliminarmente precisava che la Regione Y, con una delibera del 2007, prendeva atto del diritto dovere dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie di effettuare acquisizioni di risorse umane, anche in provvisorio “sforamento” dei limiti finanziari nelle ipotesi di pericolo di interruzione di pubblico servizio.
L’Azienda X procedeva stipulava diversi contratti negli anni 2008-2011 per pericolo di interruzione di pubblico servizio. In particolare:
– anno 2008: 78 contratti di cui 20 a tempo indeterminato;
– anno 2009: 207 contratti di cui 75 a tempo indeterminato;
– anno 2011: 47 contratti di cui 3 a tempo indeterminato.
La Regione, analizzando le dichiarazioni rese dalla Azienda sanitaria, metteva in evidenza le seguenti criticità:
1) il ricorso improprio a tale tipologia di acquisizione di risorse umane;
2) la stipula di contratti con rapporto di dipendenza di durata superiore a sei mesi;
3) la stipula di contratti di lavoro autonomo per interruzione di pubblico servizio;
4) il ricorso a contratti di lavoro autonomo, anche in presenza di graduatoria valida di concorso per
il medesimo profilo;
5) la mancanza di una congrua motivazione posta alla base di tali assunzioni.
La Regione ha, quindi, ritenuto che l’Azienda ha “utilizzato questa particolare ed eccezionale modalità di acquisizione di personale al fine di eludere il regime autorizzatorio ordinariamente previsto”.
La Procura attrice, confermando parzialmente le conclusioni della Regione, quantificava il danno patrimoniale per assunzioni di personale in violazione di norme causato dai convenuti alla Azienda sanitaria, nella misura complessiva di euro 1.043.699,70 (ma solo per gli anni 2009-2011).
La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, osservava che, successivamente alle assunzioni, la Regione prendeva atto dei bilanci d’esercizio degli anni in questione, trasmessi dalle singole Aziende sanitarie e ospedaliere e concedeva il visto di congruità, alle proposte di copertura delle perdite dichiarate. In questa occasione, con specifico riferimento all’Azienda in questione, alla voce “criticità rispetto ai principi contabili” segnalava “nessun rilievo”. La Regione recepiva, facendole proprie, tanto le considerazioni del Direttore Generale quanto il parere del Collegio Sindacale.
Quindi, proprio per queste ragioni, il Collegio giudicante ha ritenuto insussistente il danno erariale contestato, e/o comunque non provato.