Corte di Cassazione, sentenza n. 21208 del 13 settembre 2017
A seguito della determina contenente la previsione della copertura finanziaria della relativa spesa, «impegnandosi il relativo capitolo e rinviandosi ai bilanci futuri per l’assunzione delle successive coperture finanziarie», era stato stipulato un contratto tra il Comune e una società .
A seguito di contestazione in fase di esecuzione, la Corte adita ha precisato quanto segue: ai sensi dell’art. 183 TUEL, l’impegno costituisce «la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151». La fattispecie legale della esecuzione di spesa a norma del citato art. 191 è, costituita dalla delibera di conferimento dell’incarico, dalla stipulazione del contratto in forma scritta con il privato e dal relativo impegno contabile, portato a conoscenza del privato stesso, che è atto vincolativo delle somme occorrenti per una data spesa, da non confondersi con il concetto più ampio e generale dell’impegno di spesa, previsto dal precedente art. 183 dello stesso decreto (Cass. 27/03/2008, n. 7966); gli impegni di spesa per l’acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, sprovvista di copertura contabile, possano essere fatti salvi solo mediante il riconoscimento che nella specie non risulta effettuato dal Comune di Ischia del debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, poi trasfuso nell’art. 194, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Cass. 12/11/2013, n. 25373; Cass. 27/01/2015, n. 1510);
Nel caso concreto, all’impegno con la relativa previsione di spesa nel bilancio, non ha fatto seguito la delibera ed il relativo impegno contabile comunicato alla società, perchè il capitolo di spesa doveva essere inserito nei bilanci successivi, sicchè il contratto stipulato dalle parti deve ritenersi affetto da nullità, al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della p.a. (Cass. 18/11/2008, n. 27406)