Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 21546 del 18 settembre 2017
Questa Corte ha costantemente ritenuto sussistere la giurisdizione della Corte dei conti in ordine ai giudizi contenziosi relativi alla responsabilità erariale gravante sull’agente contabile della pubblica amministrazione (cioè del soggetto che gestisce denaro dello Stato o di un ente pubblico) e, in particolare (per quanto qui interessa), in ordine ai giudizi tra il Comune e l’agente della riscossione (il quale, in forza di uno specifico rapporto di servizio, esercita pubbliche funzioni che spetterebbero all’ente locale di cui è agente o concessionario) riguardanti la responsabilità di detto agente nel caso in cui abbia cagionato per colpa grave un danno patrimoniale al Comune. L’agente della riscossione, quale pubblica amministrazione “indiretta”, è infatti compartecipe, sotto gli indicati aspetti, dell’attività pubblicistica del Comune, pur restando ente esterno all’apparato dell’ente locale e pur mantenendo la sua natura privatistica (vedi tra le molte pronunce in tal senso sulle controversie tra Comune e agente della riscossione, Cass., Sezioni Unite, n. 26280 del 2009, n. 7663 del 2017). Va ricordato, in proposito, che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste tutte le volte in cui fra l’autore del danno e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiati sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio, ma di servizio, intendendosi per tale una relazione funzionale, caratterizzata dall’inserimento del soggetto nell’apparato organico e nell’attività dell’ente, suscettibile di rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo (Cass., Sezioni Unite, n. 24671 del 2009, n. 16240 del 2014, n. 10324 del 2016) La giurisdizione contabile, infatti, ha natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (quanto alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra agente della riscossione ed ente locale titolare del credito da riscuotere e quanto al risultato contabile finale di detti rapporti), ai sensi degli artt. 13 e 44 del r.d. n. 1214 del 1934, 9 del d.P.R. n. 603 del 1973, 127 del d.P.R. n. 858 del 1963, disposizioni da ritenersi non abrogate dalla legge n. 657 del 1986 e dal d.P.R. n. 43 del 1988 (Cass., Sezioni Unite, n. 237 e n. 862 del 1999; Cass. n. 11524 del 2015; Cass., Sezioni Unite, n. 23302 del 2016): vedi, ora, anche gli artt. 1 e 172 cod. giust. cont. (allegato 1 al d.lgs. n. 174 del 2016)