Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 22167 del 22 settembre 2017
La Corte ha dato conto degli elementi dai quali ha desunto il danno da ravvisarsi nella obsolescenza delle conoscenze – che non presentavano alcun collegamento con quelle successivamente assegnate ed in relazione alle quali il Tribunale aveva accertato il demansionamento – stante la necessità di un continuo aggiornamento.
Provato in via presuntiva il danno non patrimoniale azionato (di cui il denunciato danno alla professionalità costituisce un aspetto), correttamente la Corte ha poi proceduto ad una liquidazione equitativa prendendo a parametro la retribuzione mensile nella misura percentuale del 50%. Si tratta di criterio di valutazione del danno avallato dalla giurisprudenza di questa Corte che in più occasioni ha affermato che “in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. 19/09/2014 n. 19778).