In materia scolastica, con la firma del contratto di assunzione, e dunque con l’acquisizione dello status di pubblico impiegato, sorge il vincolo di esclusività ed il conseguente regime di incompatibilità. L’art. 508, comma 10, d.lgs. n. 297/94 prevede il divieto di “mantenere impieghi alle dipendenze di privati” a carico del personale docente: ciò significa che il personale docente non deve essere titolare di altri rapporti. Ora, la presenza di un divieto espresso, e la circostanza che esso operi per il “personale docente”, qualifica che si acquisisce con la sottoscrizione del contratto di lavoro (tanto è vero che l’anzianità giuridica decorre da tale momento), induce a ritenere l’illegittimità del contratto sottoscritto in costanza di altro rapporto di lavoro: esso, infatti, si pone in contrasto con la norma imperativa sopra riportata laddove sancisce il divieto di avere o mantenere rapporti differenti per il personale docente