Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 235 del 2 ottobre 2017
Un impiegato di categoria “C” è colpevole della mala gestio di un risarcimento danni? Se firma, sì. Ma andiamo con ordine.
Una denuncia di sinistro era inviata ad un Comune in data 3 luglio 2002, al responsabile del Servizio Manutenzioni e Protezione civile, geom. X, il quale indirizzava all’Assicurazione la richiesta di risarcimento danni.
In data 10 settembre 2003, ovvero a distanza di oltre un anno, la società assicuratrice comunicava che la polizza stipulata con il Comune aveva decorrenza 28 aprile 2000 e, trattandosi di un sinistro avvenuto in data 5 luglio 1999, occorreva rivolgersi alla compagnia effettivamente contraente.
Il geometra, quindi, chiedeva, con nota del 19 settembre 2003 all’Ufficio Ragioneria del medesimo Comune la Compagnia assicurativa operante all’epoca del sinistro, ed il detto ufficio con nota del 24 settembre 2003 comunicava al geometra gli estremi della polizza e della compagnia assicurativa allora vigente.
Sicché il geometra con nota del 24 settembre 2003 indirizzava alla corretta compagnia la richiesta di risarcimento danni per gli adempimenti di competenza, ma con nota del 5 novembre 2003 la compagnia comunicava che “tale denuncia non può essere da noi accolta, in quanto è stata presentata oltre il termine di un anno previsto dall’art. 2952, terzo comma, del c.c. La lettera di richiesta della controparte risale al 17 giugno 2002”.
La Corte dei Conti era investita della questione dalla Procura per danno erariale.
Il difensore faceva notare che il soggetto in questione era un impiegato di categoria “C” e il suo ufficio non era quello competente a trattare le richieste di risarcimento danni.
Ma la Corte ha statuito che in forza di un principio di autoresponsabilità l’essersi assunto la responsabilità di inviare un atto che impegnava l’Amministrazione determinava anche l’obbligo, in forza di un minimo di diligenza richiedibile al convenuto, di scrutinare l’esatta individuazione della compagnia assicurativa per erogare l’indennizzo.
Sulla sussistenza della colpa grave il Collegio osserva che il geometra che non solo non ha individuato la compagnia assicuratrice, ma dopo essersi attivato, non ha ritenuto di informare un ipotetico altro responsabile e, nel momento in cui la compagnia assicuratrice si è dichiarato incompetente, lo stesso geometra chiedeva al responsabile dell’Ufficio Ragioneria, di conoscere la compagnia competente, confermando implicitamente il riconoscimento delle proprie competenze e responsabilità.