Consiglio di Stato, sentenza n. 4136 del 31 agosto 2017
Per il risarcimento da mancata aggiudicazione, la prevalente giurisprudenza richiede la prova, a carico dell’impresa ricorrente, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto (Cons. Stato, IV, 27 marzo 2014, n. 1478).
Il danno da perdita di chance ed il danno curriculare sono volti a riparare un pregiudizio connesso al mancato accrescimento della capacità di competere sul mercato, traducentesi in una maggiore probabilità di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti in virtù dell’arricchimento del curriculum professionale dell’impresa.
Il nocumento indiretto all’immagine della società ed al suo radicamento nel mercato è arduo da enucleare sul terreno probatorio, ragione per cui la sua quantificazione viene in genere operata in via equitativa, riconoscendo la giurisprudenza una somma pari ad una percentuale variabile tra l’1 ed il 5 per cento, applicata in alcuni casi sull’importo globale dell’appalto, ed in altri sulla somma già liquidata a titolo di lucro cessante (in termini, tra le tante, Cons. Stato, VI, 15 settembre 2015, n. 4283).