Corte dei Conti, prima sezione centrale di Appello, sentenza n. 398 del 05 ottobre 2017
Quanto all’elemento soggettivo della colpa grave, va rilevato che un Dirigente di struttura complessa, gode di ampi margini di autonomia decisionale e gestionale.
Pertanto, se la nota del Direttore Generale del 2012 poteva ritenersi vincolante nella individuazione dell’esigenza che venisse apprestato un servizio di vigilanza efficace, restava poi nella competenza e nella consequenziale responsabilità del Dirigente la determinazione della concreta modalità di realizzazione dell’obiettivo.
Di talché la previsione di requisiti non pertinenti ed eccessivi per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di vigilanza non può certo giustificarsi con l’esigenza rappresentata dal Direttore Generale di predisporre un servizio di vigilanza efficace.
Neppure, poi, le anomalie del bando possono giustificarsi con le addotte ragioni di urgenza, perchè l’urgenza comunque non sarebbe valsa a giustificare le macroscopiche anomalie della procedura, non esonerando il Dirigente dal porre la massima diligenza nella prediposizione del bando e nella selezione delle imprese da invitare.
Ciò considerato è stato condannato il dirigente al risarcimento del danno erariale in favore dell’Azienda Ospedaliera