Corte di Cassazione, sentenza n. 27040 del 13 ottobre 2017
Nella specie il Giudice di appello, da un lato, ha escluso che il danneggiato avesse allegato e dimostrato circostanze fattuali rilevanti non considerate dal primo giudice; dall’altro, ha dato atto del criterio di liquidazione applicato, ritenendo di determinare il danno morale in misura proporzionale pari ad un quarto del danno biologico da invalidità permanente: tale modalità di calcolo, che è stata per lungo tempo inserita nei criteri tabellari uniformi di liquidazione del danno, elaborati dal Tribunale di Milano e diffusamente adottati dagli Uffici di merito, non può ritenersi violativa del principio giuridico di effettività del ristoro integrale del danno (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 702 del 19/01/2010), laddove il danneggiato non adduca -come nel caso di specie- la omessa considerazione di elementi concreti di personalizzazione del danno morale allegati e provati in giudizio, che il Giudice di appello ha espressamente ritenuto indimostrati