Corte di Cassazione, ordinanza n. 24123 del 13 ottobre 2017
La delega di firma decade con il trasferimento del dirigente che l’aveva conferita, per cui gli atti posti in essere dal funzionario delegato sono da ritenersi nulli. A questa conclusione giunge la Suprema Corte ribadendo il proprio orientamento secondo cui “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato: In caso di contestazione l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega.” Nel caso di specie la CTR aveva accolto il ricorso del contribuente dichiarando nullo l’avviso di accertamento impugnato poiché mancante di regolare sottoscrizione da parte dell’impiegato delegato in quanto la delega doveva ritenersi venuta meno a seguito del trasferimento del dirigente delegante ad altro ufficio