Corte di Cassazione, sentenza n. 25905 del 31 ottobre 2017
La Commissione tributaria regionale, facendo propria la tesi dell’Ufficio appellante, ha affermato che l’apposizione, sulle fatture relative all’acquisto di beni o servizi per i quali è applicabile l’agevolazione fiscale, della dicitura “bene acquistato con il credito di imposta di cui all’art.8 della legge 23.12.2000 n.388”, non è un adempimento meramente formale, ma ha natura sostanziale e comporta la revoca della agevolazione in caso di mancanza della annotazione. Tale conclusione, per quanto contenuta in circolari ministeriali (n.41/E del 18.4.2991 paragrafo 4 e n.38/E del 9.5.2002 paragrafo 2.1) che prevedono tale obbligo formale e ne sanzionano l’inosservanza con la revoca della agevolazione, non trova conforto in alcuna previsione normativa. Questa Corte ha ripetutamente affermato che le circolari ministeriali in materia tributaria non sono fonte del diritto, e pertanto non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca della agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge (in senso conforme Cass. Sez.5 n.22486 del 2013, con specifico riguardo al caso di omessa annotazione sulle fatture della dicitura in oggetto). La disposizione di cui all’art.8 comma 8 della legge n.388 del 2000, citata da parte resistente, che prevede l’emanazione di decreti ministeriali per disciplinare lo svolgimento delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della agevolazione fiscale, non fornisce alcun fondamento di legittimità alla prassi di introdurre, a mezzo circolare, una causa di revoca della agevolazione non contemplata dalla legge.