Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 27093 del 15 novembre 2017
In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, le Sezioni Unite hanno affermato che l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità” – di cui sia all’art. 11 della l. n. 467 del 1984 sia all’art. 51, comma 6, del TUIR (così come nel comma 6 dell’art. 48 del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) – deve essere intesa nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni e inoltre che l’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 conv. con modif. in l. n. 225 del 2016 – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica” del comma 6 dell’art. 51 del TUIR – risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della CEDU.