Il parere del Responsabile del Servizio Finanziario è limitato ai soli aspetti finanziari e contabili

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, sentenza n. 480 del 20 novembre 2017

Va preliminarmente chiarito che l’attore pubblico ha inteso censurare non la sola condotta “a monte” concernente il rilascio del parere di regolarità contabile ex art. 49 t.u.ee.ll. sulla delibera di c.c. n. 66/2011 – attività che, in base all’art. 18 del regolamento di contabilità comunale, pure comprende un non meglio definitivo riscontro documentale – ma anche quella “a valle” relativa all’emissione di mandati di pagamento in assenza di fatture quietanzate. In entrambi i casi, il prevenuto va mandato esente da responsabilità.
Al riguardo, è bene preliminarmente ricordare che il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in questione, alla luce del disposto degli artt. 49 primo comma, e 153, commi 4-5, t.u.ee.ll., limita la sua valenza ai soli aspetti squisitamente finanziari e contabili dell’approvanda delibera consiliare (cfr., ex plurimis, C. conti, Sez. Giurisd. Campania, n. 1319/2013, recentemente confermata da Sez. II App. n. 309/2017).
E sebbene, indubbiamente, presso il comune foggiano tale compito effettivamente comprendesse, anche il controllo sulla completezza documentale della proposta da trattarsi in consiglio comunale, tuttavia è a dirsi come esso può dirsi sufficientemente assolto, nella vicenda che ne occupa, mediante l’acquisita attestazione del settore avvocatura, col cennato parere prot. n. 79230/11, circa l’avvenuto dimidiamento degli onorari, così come della congruità delle parcelle presentate, aspetti entrambi che, peraltro, presupponevano, intuibilmente, conoscenze tecnico-giuridiche non esigibili dal responsabile del settore finanziario.

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