Corte di Cassazione, ordinanza n. 27111 del 15 novembre 2017
Nella fattispecie all’esame, il Giudice delle indagini preliminari, all’esito di un procedimento penale per abuso di ufficio in concorso con il Sindaco e i componenti della Giunta, aveva assolto il segretario di un Comune, ritenendo che l’indennità di area dallo stesso percepita fosse stata correttamente erogata dal Comune
Ma il Comune successivamente agiva civilmente per la ripetizione dell’indebito.
La Suprema Corte che precisato che la disciplina dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile non è applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti (Cfr. S.U. n. 1768 del 2011 e Cass n. 9358 del 2017) ed è riferita ai giudizi di risarcimento del danno, essendo agli altri giudizi applicabile la disciplina degli effetti del giudicato di assoluzione dettata dall’art. 654 c.p.p. (Cass. n. 20235 del 2006); che il giudicato penale di assoluzione può esplicare efficacia sulla proposizione della domanda fondata sull’illecito penale, non su domande basate su un titolo autonomo e distinto (Cass. n. 1678 del 1999, che richiama Cass. n. 3317 del 1989) e che l’assoluzione dell’incolpato nel giudizio penale con la formula “il fatto non sussiste” non esonera il giudice civile davanti al quale sia stata proposta l’azione di risarcimento del danno dal riesame dei fatti accertati nel procedimento penale, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso dal titolo della responsabilità penale (in termini Cass. n. 9508 del 2007).