Con sentenza n.401/2014, la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha condannato l’on. ____, già assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale, al pagamento della somma di euro 378.873,96 a favore della Regione Siciliana.
Prima che venisse emanata la sentenza di condanna ma dopo la notificazione dell’invito a dedurre, l’on. ____, insieme alla moglie, istituiva un trust, denominato “Trust U.S.A.”con sede nello Stato del Jersey (NDR: diverso dallo Stato USA del New Jersey), nell’interesse dei figli. Lo Stato del Jersey fino a poco tempo fa era nella black list dei paesi a fiscalità privilegiata redatta dal Ministero delle Finanze.
A seguito di azione revocatoria da parte della Procura erariale regionale, in primo grado veniva dichiarata l’inefficacia, nei confronti della Regione siciliana, dell’atto di disposizione redatto per notaio
In appello, la pronuncia è stata confermata, precisando che non è revocabile in dubbio che la giurisdizione sia del giudice italiano.
Non si scorge elemento alcuno che permetta il ricorso alle norme di diritto internazionale privato, atteso che il trust di cui si discute è un trust interno. Infatti, anche laddove il regolamento del trust avesse previsto la giurisdizione del giudice del Jersey, tale clausola non avrebbe potuto in alcun modo vincolare soggetti che rispetto al trust si pongano in posizione di terzietà (Cassazione civile, SS.UU. n. 14041/2014).
Come giustamente evidenziato, quanto alla legge applicabile, nell’ambito dei rapporti esterni al trust è sempre applicabile la legge italiana; in particolare, sulla base delle disposizioni della Convenzione dell’Aia, relativa alle leggi sui trusts del 1 luglio 1985, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 364/1985, la giurisprudenza ordinaria ha affermato chiaramente l’applicabilità della legge italiana per quanto attiene alla validità ed efficacia degli atti istitutivi dei trusts rispetto all’affermato pregiudizio dei creditori del disponente.
La clausola invocata dall’appellante incidentale non può, pertanto, comportare alcun spostamento di giurisdizione rispetto ad un giudizio instaurato al fine di garantire la tutela del credito erariale: la giurisdizione del giudice italiano non può, pertanto, essere messa in discussione.