Legge 22 dicembre 2017, n. 219
La nuova legge “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (c.d. legge sul biotestamento) rivede le norme sul consenso informato in generale, quindi valide per ogni prestazione sanitaria.
La norma entrerà in vigore il 31 gennaio. Le disposizioni sono perlopiù ricognitive di orientamenti giurisprudenziali.
La disciplina ora prevede:
1) ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
2) Il paziente può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
3) Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, e’ documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilita’, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
4) Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e’ inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.