Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 5 del 12 gennaio 2018
Con atto di citazione la Procura conveniva in giudizio davanti alla Corte dei Conti il segretario comunale per il pagamento della somma complessiva di € 2.500,00 in favore dell’Erario del Comune, per un presunto danno erariale derivante dall’omesso adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa e gravanti sulla parte convenuta nella qualità di segretario comunale e responsabile per la trasparenza del Comune
Infatti l’art. 46 del d.lgs. 33/2013, prevede che “L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono […] eventuale causa di responsabilita’ per danno all’immagine dell’amministrazione
A parere del Collegio nella fattispecie tipizzata dal legislatore volta all’affermazione del concetto di pubblicità dell’azione amministrativa che assegna alla trasparenza il concetto di accessibilità totale, non appare applicabile la delimitazione invocata dalla parte convenuta (cioè la necessità di una sentenza di condanna penale per reati contro la P.A.), vista la specifica previsione del legislatore il quale non prevede nella specie la suddetta pregiudiziale penale necessaria: in termini Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana 28 novembre 2016 n. 183/A.
Tuttavia pur sussistendo l’elemento materiale dell’illecito contestato, atteso che il segretario comunale non ha adempiuto all’obbligo di pubblicare in modo completo il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, non appare ascrivibile allo stesso convenuto l’ elemento soggettivo della colpa grave poichè dalla visura della Camera di commercio non risultava la partecipazione.