E’ foriero di danno erariale l’erogazione della retribuzione di posizione eccedente il minimo per la posizione organizzativa, senza aver definito criteri di valutazione, criteri per la graduazione e obiettivi

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 189 del 29 dicembre 2017

Tra i molti adempimenti, come ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo, vi era l’istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione e la preventiva determinazione dei criteri per la valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa al fine di disporre degli elementi necessari per l’erogazione della retribuzione di risultato.
Va anche ricordato che, a corollario del c.d. “nuovo ordinamento professionale” del personale degli enti locali, era prevista anche la previa determinazione delle metodologie per la corretta graduazione delle posizioni organizzative e dei valori economici della relativa retribuzione di posizione e di risultato nonché la preventiva fissazione degli obiettivi (conferiti con l’incarico e previsti dal PEG o negli altri strumenti di programmazione dell’Ente con il meccanismo della concertazione sindacale) e dei risultati da conseguire connessi a ciascun incarico di posizione organizzativa.
La disciplina contrattuale espressamente subordinava (Sez. giur. Veneto, sent. n.1158/06), poi, il riconoscimento della retribuzione di posizione in misura eccedente il minimo e della retribuzione di risultato alla valutazione (positiva) dell’attività del dipendente e dei risultati conseguiti: tale valutazione era competenza esclusiva, non surrogabile altrimenti, dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione (art. 9, comma 6 del CCNL).
Non poteva, quindi, ritenersi sufficiente a dar corso al riconoscimento delle voci retributive la mera previsione, seppure in atto di carattere generale, della (futura e tardivamente avvenuta) istituzione del nucleo di valutazione, come si dava nel caso del Comune: mancando, in concreto, il soggetto che in via esclusiva era deputato a compiere la necessaria valutazione delle attività svolte e dell’effettivo conseguimento dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso, non vi era alcuna possibilità di erogazione della retribuzione di risultato e di quella di posizione in misura eccedente il minimo.

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