Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 2990 del 7 febbraio 2018
Qualora sia accertata l’illegittimità dell’interposizione di manodopera e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto imputabile al committente determina il suo obbligo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell’art. 3 bis d.lgs. n. 276 del 2003, a decorrere dalla messa in mora.
Le Sezioni Unite ritengono che possa affermarsi che , nel momento successivo alla declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora (offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti illegittimamente di ricevere la prestazione), grava sull’effettivo datore di lavoro l’obbligo retributivo.
Dal rapporto di lavoro , riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare ,con riguardo al datore di lavoro , quello di pagare la retribuzione , e ciò anche nel caso di mora credendi e,quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla .